
Diritti dei lavoratori lungo la filiera: cosa resta alle PMI dopo l’Omnibus
Con la direttiva (UE) 2026/470, il pacchetto “Omnibus I”, l’Unione europea ha ridotto in modo netto il numero di imprese obbligate al dovere di diligenza e alla rendicontazione di sostenibilità. Per le PMI però il tema della filiera non scompare: cambia forma.
Il dovere di diligenza: solo per i grandi gruppi
Dopo le modifiche, la direttiva sul dovere di diligenza (CSDDD) riguarda le società europee con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato mondiale, e quelle extra-UE con più di 1,5 miliardi di fatturato nell’Unione. Gli Stati devono recepirla entro il 26 luglio 2028 e gli obblighi si applicano dal 26 luglio 2029. In Italia il recepimento non è ancora avvenuto.
Questi gruppi dovranno individuare e prevenire gli impatti negativi su diritti umani e ambiente nelle proprie catene di attività, e quindi anche presso i loro fornitori, molti dei quali sono PMI italiane.
Il bilancio di sostenibilità: soglie più alte
Anche la rendicontazione di sostenibilità (CSRD) è ora riservata alle imprese con più di 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. Le PMI, comprese quelle quotate, sono uscite dall’obbligo.
Le tutele per le PMI fornitrici
L’Omnibus introduce un limite alle richieste dei clienti grandi, il cosiddetto value chain cap:
- le imprese fino a 1.000 dipendenti che stanno nella catena del valore di un’impresa obbligata possono rifiutare le informazioni che vanno oltre lo standard volontario previsto per le PMI;
- il cliente non può imporre queste informazioni per contratto, può basarsi su un’autodichiarazione e deve avvisare quando chiede di più;
- nella due diligence, ai partner con meno di 5.000 dipendenti le informazioni si chiedono solo se non sono ottenibili in altro modo.
Il riferimento è lo standard volontario per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG e raccomandato dalla Commissione con la Raccomandazione (UE) 2025/1710. Preparare i propri dati secondo il VSME permette di rispondere una volta sola, in modo ordinato, a clienti e banche.
Lavoro forzato: un divieto che vale per tutti
Dal 14 dicembre 2027 si applica il regolamento (UE) 2024/3015: nessun operatore, a prescindere dalle dimensioni, può immettere sul mercato europeo, mettere a disposizione o esportare prodotti ottenuti con lavoro forzato. Se la violazione è accertata, l’autorità ordina il divieto, il ritiro e lo smaltimento del prodotto. Per chi importa o acquista componenti da Paesi a rischio, conoscere i propri fornitori diventa una questione di continuità commerciale.
Cosa fare adesso
- mappare i fornitori principali e i Paesi di provenienza;
- adottare un codice di condotta fornitori con clausole su lavoro, sicurezza e ambiente, da collegare al Modello 231;
- raccogliere i propri dati sociali secondo lo standard VSME;
- preparare risposte standard per i questionari dei clienti.
- Modello 231 e codice di condotta per i fornitori
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Legality s.t.a.r.l. assiste le imprese su Modello 231, governance e operazioni societarie, anche con formule di consulenza in abbonamento.
- Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD), come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I)
- Direttiva (UE) 2025/794 (“stop-the-clock”)
- Direttiva 2013/34/UE, artt. 19-bis e 29-bis, come modificati dalla direttiva (UE) 2026/470
- Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione del 30 luglio 2025 (standard volontario VSME)
- Regolamento (UE) 2024/3015 sul lavoro forzato, artt. 3, 20 e 39
Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.


