
La società benefit è una forma societaria che affianca allo scopo di lucro una o più finalità di beneficio comune. Non è un tipo di società autonomo né un'etichetta di marketing: comporta obblighi di gestione, di rendicontazione e di trasparenza, con controlli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Che cos'è una società benefit
La disciplina è contenuta nell'art. 1, commi da 376 a 384, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Le società benefit sono società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Il comma 378 definisce il beneficio comune come il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione di quelli negativi, su queste categorie. Gli altri portatori di interesse sono i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività, come lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
Chi può diventarlo e come
Le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da ciascuna delle società previste dal libro V, titoli V e VI, del codice civile: società di persone, società di capitali e cooperative, nel rispetto della disciplina del tipo prescelto (comma 377). In concreto:
- le finalità specifiche di beneficio comune devono essere indicate nell'oggetto sociale (comma 379);
- le società già esistenti devono modificare l'atto costitutivo o lo statuto secondo le regole del proprio tipo, con deposito, iscrizione e pubblicazione ai sensi degli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.;
- la società può affiancare alla denominazione le parole «Società benefit» o la sigla «SB» e utilizzarle nei titoli, nei documenti e nelle comunicazioni verso terzi.
Gestione e responsabilità degli amministratori
La società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate dalla legge (comma 380). Deve inoltre individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento di tali finalità, figura che nella prassi viene chiamata responsabile dell'impatto.
Il comma 381 precisa che l'inosservanza di questi obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con applicazione delle regole del codice civile sulla responsabilità degli amministratori proprie di ciascun tipo di società. Il beneficio comune diventa così un parametro di valutazione dell'operato dell'organo amministrativo.
La relazione annuale di impatto
Ogni anno la società benefit redige una relazione sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio (comma 382). La relazione deve contenere:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori, nonché delle eventuali circostanze che li hanno impediti o rallentati;
- la valutazione dell'impatto generato, effettuata con uno standard di valutazione esterno avente le caratteristiche dell'allegato 4 della legge e comprensiva delle aree di valutazione dell'allegato 5;
- una sezione dedicata ai nuovi obiettivi per l'esercizio successivo.
La relazione è pubblicata sul sito internet della società, se esistente; a tutela dei beneficiari, alcuni dati finanziari possono essere omessi (comma 383).
Controlli e sanzioni: il ruolo dell'AGCM
La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e a quelle del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). I relativi compiti sono svolti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 384). L'uso della qualifica senza una corrispondente attività effettiva espone quindi l'impresa allo stesso tipo di rischio che riguarda le dichiarazioni di sostenibilità non veritiere.
Il credito d'imposta per la trasformazione
L'art. 38-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 aveva introdotto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi i costi notarili, di iscrizione e di consulenza, con un utilizzo massimo in compensazione di 10.000 euro per contribuente. La misura riguardava i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021, entro un limite di spesa complessivo: non è quindi un incentivo su cui una PMI possa contare per una trasformazione decisa oggi.
Vantaggi e limiti per una PMI
Tra gli aspetti positivi:
- le finalità sociali o ambientali diventano parte dello statuto e non dipendono dalla sensibilità del singolo amministratore;
- la relazione annuale offre una base strutturata anche per la rendicontazione ESG richiesta da clienti, banche e committenti;
- la qualifica rende più leggibile l'identità dell'impresa verso lavoratori e comunità locali.
Tra gli aspetti da valutare con attenzione:
- i costi e il tempo per la relazione annuale e per l'adozione di uno standard di valutazione esterno;
- il maggiore perimetro di responsabilità degli amministratori;
- il rischio di contestazioni per pubblicità ingannevole se gli obiettivi dichiarati non sono perseguiti.
La scelta di diventare società benefit funziona quando è sostenuta da assetti organizzativi adeguati e da indicatori misurabili. Per capire da dove partire si può utilizzare la valutazione ESG iniziale e consultare la nostra guida agli indicatori della dimensione sociale.
Legality s.t.a.r.l. assiste le imprese su Modello 231, governance e operazioni societarie, anche con formule di consulenza in abbonamento.
- Art. 1, commi 376-384, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati 4 e 5
- Artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.
- D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145
- D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
- Art. 38-ter, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

