
L'obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati riguarda ogni impresa, ma non nello stesso modo. Capire chi ne risponde, che cosa la legge chiede in concreto e come si misura la proporzionalità è il primo passo per trasformare un dovere generico in un sistema di lavoro sostenibile per una PMI.
La regola di partenza: l'art. 2086, secondo comma, c.c.
L'art. 2086 c.c. stabilisce che l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi.
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) completa il quadro all'art. 3: l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. Nessuno, quindi, è escluso: cambia l'intensità dell'obbligo, non la sua esistenza.
Chi deve farlo: una competenza degli amministratori
Il legislatore ha chiarito che l'istituzione degli assetti è compito dell'organo amministrativo:
- Società di persone: l'art. 2257 c.c. prevede che l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, secondo comma, spetti esclusivamente agli amministratori.
- S.r.l.: la stessa regola è scritta all'inizio dell'art. 2475 c.c.
- S.p.a.: l'art. 2380-bis c.c., nel testo sostituito dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, attribuisce esclusivamente agli amministratori la gestione e l'organizzazione dell'impresa, compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Quando il consiglio delega, la ripartizione dei compiti è oggi descritta dall'art. 2381-bis c.c. (introdotto dalla stessa riforma del 2026): gli organi delegati curano l'assetto e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo almeno ogni sei mesi; il consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto sulla base delle informazioni ricevute. Non sono delegabili le decisioni sull'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'art. 2381-ter c.c. ricorda inoltre che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato.
Dove esiste un organo di controllo, l'art. 2396-quinquies c.c. gli affida la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Ai soci non spetta istituire gli assetti: possono stimolare, chiedere conto, ma la responsabilità resta all'organo amministrativo.
Che cosa significa "adeguato": i tre assetti in pratica
La legge non elenca strumenti obbligatori. Indica però, all'art. 3, comma 3, CCII, che cosa gli assetti devono consentire: rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, cogliere i segnali di allarme e ricavare le informazioni necessarie per gli strumenti della composizione negoziata. Su questa base si possono tradurre i tre assetti in elementi concreti:
- Assetto organizzativo: organigramma aggiornato, deleghe e poteri di firma scritti e coerenti con le responsabilità reali, funzioni chiave presidiate (amministrazione, acquisti, personale, sicurezza), sostituti per i ruoli critici.
- Assetto amministrativo: procedure per ciclo attivo e passivo, gestione degli incassi e dei pagamenti, autorizzazione delle spese, archiviazione dei contratti, flussi informativi verso l'organo amministrativo.
- Assetto contabile: contabilità tenuta tempestivamente, situazioni periodiche infrannuali, budget economico e finanziario, previsione di tesoreria, scadenzario di debiti e crediti.
Proporzionalità: lo stesso obbligo, risposte diverse
Il parametro della "natura e dimensioni dell'impresa" impedisce di applicare un modello unico. A titolo puramente esemplificativo:
- una microimpresa può presidiare l'obbligo con uno scadenzario aggiornato, un prospetto di cassa mensile a dodici mesi e una verifica trimestrale con il consulente;
- una piccola impresa strutturata avrà bisogno di budget annuale, consuntivi trimestrali con analisi degli scostamenti e deleghe formalizzate;
- una media impresa o un gruppo dovranno prevedere controllo di gestione, reportistica periodica al consiglio, mappatura dei rischi e, spesso, funzioni di controllo interno.
Anche la natura dell'attività conta: un'impresa che lavora su commesse pluriennali ha esigenze diverse da un esercizio commerciale con incassi giornalieri.
Checklist operativa per l'organo amministrativo
- Fotografare l'esistente: chi fa che cosa, con quali strumenti e con quale periodicità.
- Confrontarlo con le funzioni richieste dall'art. 3, comma 3, CCII e annotare le lacune.
- Approvare un piano di interventi con priorità, responsabili e tempi.
- Formalizzare deleghe, procedure essenziali e flussi informativi.
- Calendarizzare una valutazione periodica dell'adeguatezza e verbalizzarla.
- Aggiornare il sistema quando cambiano dimensioni, mercati o modello di business.
La documentazione non è un esercizio formale: è ciò che consente di dimostrare, se necessario, di aver adempiuto con diligenza. Sul rapporto tra assetti e responsabilità approfondiamo in questo articolo, mentre gli indicatori di allerta sono trattati in questa guida operativa.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
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- Art. 2086, secondo comma, c.c.
- Artt. 2257, 2475, 2380-bis c.c. (art. 2380-bis nel testo sostituito dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47)
- Artt. 2381-bis e 2381-ter c.c., introdotti dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47
- Art. 2396-quinquies c.c. (doveri dell'organo di controllo), introdotto dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47
- Art. 3, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
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