
Il giudice può contestare all'amministratore il modo in cui ha organizzato l'impresa? La regola dell'insindacabilità delle scelte di gestione protegge la discrezionalità imprenditoriale, ma la giurisprudenza ne ha tracciato limiti precisi. Ecco che cosa emerge da alcune pronunce recenti e quali cautele adottare.
La business judgment rule in sintesi
Con l'espressione business judgment rule si indica il principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui il giudice non può sindacare nel merito la convenienza delle scelte gestorie, ma solo la diligenza con cui sono state assunte. La Cassazione lo ha ribadito più volte: all'amministratore non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte economicamente inopportune, perché questa valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale (Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069). Così, ad esempio, scelte su quantità di merce acquistata e prezzi di vendita sono state ritenute insindacabili in assenza di profili di irragionevolezza (Cass. civ., sez. I, ord. 27 dicembre 2022, n. 37817).
I limiti: irragionevolezza, violazioni di legge, conflitto di interessi
Dalle stesse pronunce emergono i confini della regola:
- Irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese: in questi casi la regola non si applica. Secondo Cass. civ., sez. II, ord. 20 settembre 2024, n. 25260, a fronte di una condotta che appaia prima facie irrazionale rispetto all'oggetto sociale, è l'amministratore a dover dimostrare le ragioni della propria scelta.
- Violazioni di legge: la regola non copre gli illeciti, tributari o no. Nella citata ordinanza n. 8069/2024 la Corte ha escluso che l'omesso versamento dell'IVA, pur presentato come prassi aziendale, potesse rientrare nella discrezionalità gestoria.
- Conflitto di interessi: quando è accertato in concreto, le scelte diventano sindacabili (Cass. civ., sez. I, ord. 11 marzo 2022, n. 8012).
E le scelte organizzative?
Se e in quale misura la business judgment rule copra anche le scelte sull'assetto organizzativo è una questione su cui gli orientamenti non sono uniformi. Dalle decisioni esaminate emergono però alcuni punti utili per chi amministra una PMI.
- Un "modello organizzativo" fondato su illeciti non è una scelta discrezionale. La Corte d'appello di Firenze (sent. 5 ottobre 2026, n. 2881) ha escluso dalla protezione della regola un sistema di autofinanziamento strutturale basato sull'omesso versamento di imposte e contributi, e ha ritenuto manifestamente irrazionale l'acquisizione di un ramo d'azienda in un settore nuovo, in situazione di crisi prospettica, senza uno studio di fattibilità. La stessa sentenza ha affermato la responsabilità dei sindaci che, davanti a una prassi illecita protratta, si erano limitati a chiedere informazioni senza attivare i rimedi a loro disposizione.
- La mancanza degli assetti va collegata a un danno. La Corte d'appello di Bologna (sent. 8 agosto 2025, n. 1410) ha respinto la pretesa di un danno "in re ipsa" derivante dalla mancata predisposizione degli assetti, rilevando l'assenza di un nesso causale con il pregiudizio concretamente lamentato. Ha inoltre ribadito che il giudizio sulla diligenza riguarda le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste, non la scelta in sé.
- Contabilità e documentazione pesano sull'onere della prova. Secondo Cass. civ., sez. I, ord. 3 agosto 2023, n. 23675, la mancata redazione della documentazione amministrativa e contabile, pur non determinando di per sé responsabilità risarcitoria, è un elemento significativo nella valutazione della condotta e rende difficile ricostruire le scelte gestionali.
- Gli amministratori senza deleghe devono attivarsi. La Cassazione (ord. n. 8069/2024) ha escluso che gli amministratori non esecutivi possano andare esenti da responsabilità limitandosi ad accettare passivamente il deficit informativo; il Tribunale di Bologna (sent. 20 gennaio 2026, n. 503) ha affermato la loro responsabilità quando, in presenza di segnali d'allarme percepibili, non si siano attivati per ottenere le informazioni mancanti.
Le pronunce citate riguardano casi specifici e gli orientamenti, soprattutto di merito, possono variare: vanno lette come indicazioni di tendenza, non come regole valide per ogni situazione.
Il quadro normativo di riferimento
L'art. 2392 c.c. richiede agli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e prevede che la responsabilità non si estenda all'amministratore immune da colpa che abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell'organo di controllo. Dopo il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, i doveri di valutazione dell'assetto da parte del consiglio e di cura da parte degli organi delegati sono collocati nell'art. 2381-bis c.c., e il dovere di agire informati nell'art. 2381-ter c.c.
Come costruire una "difesa organizzativa"
- Istruire le decisioni rilevanti: dati, alternative considerate, rischi, eventuali pareri, il tutto allegato al verbale.
- Verbalizzare la valutazione periodica degli assetti, indicando lacune e interventi programmati.
- Separare la scelta imprenditoriale dall'adempimento obbligatorio: versamenti fiscali e contributivi, bilanci, scritture non sono materia di discrezionalità.
- Chiedere e conservare le informazioni, soprattutto se si è amministratori senza deleghe.
- Reagire ai segnali di allarme con iniziative documentate e, se necessario, con gli strumenti previsti dal Codice della crisi.
- Manifestare per iscritto il dissenso quando non si condivide una decisione.
Per gli indicatori da monitorare si veda il cruscotto dei segnali dell'art. 3 CCII; per l'inquadramento degli obblighi, adeguati assetti: chi deve fare cosa.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
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- Art. 2392 c.c.
- Artt. 2381-bis e 2381-ter c.c. (d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47)
- Art. 2086, secondo comma, c.c.
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069
- Cass. civ., sez. II, ord. 20 settembre 2024, n. 25260
- Cass. civ., sez. I, ord. 27 dicembre 2022, n. 37817
- Cass. civ., sez. I, ord. 11 marzo 2022, n. 8012
- Cass. civ., sez. I, ord. 3 agosto 2023, n. 23675
- App. Firenze, sent. 5 ottobre 2026, n. 2881
- App. Bologna, sent. 8 agosto 2025, n. 1410
- Trib. Bologna, sent. 20 gennaio 2026, n. 503
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