
Assetti adeguati, Modello 231, sicurezza sul lavoro e rischi di sostenibilità vengono spesso gestiti come adempimenti separati. Per una PMI, metterli in relazione può ridurre duplicazioni e rendere più affidabili le informazioni su cui decidono amministratori, organi di controllo e, quando servono, gli interlocutori finanziari.
Un denominatore comune: l'organizzazione
L'art. 2086, secondo comma, c.c. chiede un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il d.lgs. 231/2001 chiede, per escludere la responsabilità dell'ente, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire determinati reati. L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 descrive i requisiti del modello che può avere efficacia esimente per i reati in materia di salute e sicurezza. Si tratta di obblighi e oneri diversi, con presupposti e conseguenze differenti, ma tutti poggiano su elementi comuni: ruoli chiari, procedure, flussi informativi e controlli.
Che cosa chiede il Modello 231
Secondo l'art. 6 del d.lgs. 231/2001, il modello deve tra l'altro:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire i reati;
- prevedere obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare e, ai sensi del comma 2-bis, i canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione.
Lo stesso articolo prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente (comma 4) e che nelle società di capitali possano essere affidati al collegio sindacale (comma 4-bis). L'adozione del Modello 231 resta, in generale, una scelta dell'ente: il suo valore dipende dall'idoneità e dall'efficace attuazione, non dalla sola esistenza del documento.
Dove assetti e Modello 231 si incontrano
- Deleghe e poteri: un sistema di deleghe coerente è un requisito dell'assetto organizzativo e, insieme, un presidio contro il rischio di reato.
- Gestione delle risorse finanziarie: tracciabilità dei pagamenti, doppia firma oltre certe soglie, riconciliazioni periodiche servono sia alla correttezza contabile sia alla prevenzione dei reati.
- Adempimenti fiscali e contributivi: il loro monitoraggio alimenta i segnali di allerta dell'art. 3 del Codice della crisi e riduce rischi di natura sanzionatoria.
- Flussi informativi: le stesse informazioni periodiche possono servire all'organo amministrativo, all'organo di controllo e all'organismo di vigilanza, evitando report diversi e non coerenti.
Salute e sicurezza: proporzionalità anche qui
L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 richiede un'articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, "per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione": un criterio molto vicino a quello dell'art. 2086 c.c. La norma prevede inoltre sistemi di registrazione delle attività svolte e verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure. Con la legge 11 marzo 2026, n. 34, è stato affidato all'INAIL il compito di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro, piccole e medie imprese. Sugli indicatori collegati si veda anche salute e sicurezza come indicatore ESG.
ESG e rischi di sostenibilità: un approccio prudente
Per molte PMI non esiste un obbligo diretto di rendicontazione di sostenibilità, e il quadro normativo europeo in materia è in evoluzione. Ciò non toglie che alcuni rischi ambientali, sociali e di governance possano incidere sulla continuità aziendale, che è proprio uno degli oggetti di attenzione dell'art. 2086 c.c.: si pensi alla dipendenza da un unico fornitore, a un impianto esposto a eventi climatici, a criticità nella gestione del personale. Dove esiste un organo di controllo, l'art. 2396-quinquies c.c. gli affida la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Integrare questi rischi nella stessa mappa usata per l'assetto evita di trattarli come un tema separato. Per la dimensione sociale si veda gli indicatori S della responsabilità sociale d'impresa.
Dati affidabili anche per le banche
Il Codice della crisi già collega le banche al sistema di allerta: l'art. 25-decies prevede che, quando comunicano al cliente variazioni peggiorative, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne diano notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. Un assetto che produce piani di tesoreria, situazioni infrannuali e informazioni ordinate sui rischi mette l'impresa nelle condizioni di rispondere con dati verificabili alle richieste dei finanziatori, senza doverli ricostruire ogni volta.
Un percorso di integrazione in cinque passi
- Mappa unica dei rischi: finanziari, di continuità, di reato 231, di salute e sicurezza, ambientali e sociali rilevanti per l'attività.
- Un solo sistema di deleghe e procedure, richiamato sia dall'assetto sia dall'eventuale Modello 231.
- Un calendario coordinato dei flussi informativi verso organo amministrativo, organo di controllo e organismo di vigilanza.
- Indicatori misurabili per ciascun rischio, con responsabile e periodicità.
- Riesame annuale documentato, da anticipare quando cambiano attività, dimensioni o normativa.
Per gli obblighi di base si veda adeguati assetti: chi deve fare cosa. Per una prima analisi della propria situazione è disponibile anche la valutazione iniziale.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
Legality s.t.a.r.l. assiste le imprese su Modello 231, governance e operazioni societarie, anche con formule di consulenza in abbonamento.
- Art. 2086, secondo comma, c.c.
- Art. 2396-quinquies c.c. (d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47)
- Art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (commi 1, 2, 2-bis, 4 e 4-bis)
- Art. 30 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 10 (modelli semplificati INAIL per micro, piccole e medie imprese)
- Artt. 3 e 25-decies d.lgs. 14/2019
Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.


