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Adeguati assetti

I segnali di crisi dell'art. 3 CCII: come costruire un cruscotto mensile

Analisi di grafici finanziari su carta

L'art. 3 del Codice della crisi non si limita a chiedere assetti adeguati: indica quali segnali devono emergere in tempo utile. Tradurli in un cruscotto mensile è uno dei modi più concreti per rendere verificabile l'adeguatezza degli assetti di una PMI.

Che cosa devono consentire gli assetti

Secondo l'art. 3, comma 3, d.lgs. 14/2019 (CCII), le misure e gli assetti devono permettere di:

  • rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali del comma 4;
  • ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dall'art. 13, comma 2, CCII.

Il riferimento ai dodici mesi non è casuale: l'art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

I quattro segnali dell'art. 3, comma 4, CCII

Nel testo vigente, costituiscono segnali che agevolano la previsione della crisi:

  1. Debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
  2. Debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  3. Esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.
  4. L'esistenza di una o più delle esposizioni verso creditori pubblici qualificati previste dall'art. 25-novies, comma 1, CCII.

Le soglie dei creditori pubblici qualificati

L'art. 25-novies CCII prevede che INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo, alcune situazioni:

  • INPS: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi per un importo superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza tali lavoratori, a 5.000 euro;
  • INAIL: debito per premi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro;
  • Agenzia delle entrate: debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10 per cento del volume d'affari dell'anno precedente; la segnalazione è comunque inviata se il debito supera 20.000 euro;
  • Agenzia delle entrate-Riscossione: crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

Le segnalazioni contengono l'invito a presentare l'istanza di composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti. Attendere la segnalazione, però, significa scoprire il problema da fuori: un assetto adeguato dovrebbe far emergere la stessa informazione prima, dall'interno.

Gli altri canali di allerta

Due ulteriori norme incidono sull'organizzazione dei flussi informativi:

  • l'art. 25-octies CCII impone all'organo di controllo e al revisore di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese;
  • l'art. 25-decies CCII prevede che banche e intermediari finanziari, quando comunicano al cliente variazioni peggiorative, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne diano notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

È utile prevedere in anticipo chi riceve queste comunicazioni, chi le istruisce e entro quando l'organo amministrativo le esamina.

Il cruscotto mensile: come costruirlo

  1. Scadenzario unico di debiti verso dipendenti, fornitori, banche ed enti, con anzianità dello scaduto (30, 60, 90 giorni).
  2. Calcolo automatico dei quattro segnali con le soglie di legge e una soglia interna più prudente, che faccia scattare l'attenzione prima di quella normativa.
  3. Piano di tesoreria a dodici mesi, aggiornato almeno mensilmente, con incassi e pagamenti attesi, rate di finanziamento, scadenze fiscali e contributive.
  4. Verifica degli affidamenti: utilizzi, sconfinamenti e scadenze delle linee di credito.
  5. Nota sintetica all'organo amministrativo con l'evidenza di eventuali scostamenti e delle azioni proposte, da conservare agli atti.

Quando ricorrere alla composizione negoziata

L'art. 12 CCII consente all'imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto quando si trova in stato di crisi o di insolvenza, oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Sulla piattaforma telematica nazionale prevista dall'art. 13 CCII sono disponibili la lista di controllo particolareggiata, il test pratico e il protocollo di conduzione. Svolgere periodicamente il test pratico con i dati del cruscotto è un buon esercizio anche quando la situazione è sotto controllo: aiuta a verificare che l'assetto produca davvero le informazioni richieste.

Per l'inquadramento generale degli obblighi si veda chi deve fare cosa in materia di adeguati assetti; per i profili di responsabilità, assetti adeguati e business judgment rule.

Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

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Riferimenti normativi
  • Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 14/2019 (definizione di crisi)
  • Art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. 14/2019
  • Artt. 12 e 13, comma 2, d.lgs. 14/2019 (composizione negoziata, lista di controllo, test pratico)
  • Art. 25-octies d.lgs. 14/2019 (segnalazione dell'organo di controllo e del revisore)
  • Art. 25-novies d.lgs. 14/2019 (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)
  • Art. 25-decies d.lgs. 14/2019 (obblighi di comunicazione di banche e intermediari)

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.