
L'art. 3 del Codice della crisi non si limita a chiedere assetti adeguati: indica quali segnali devono emergere in tempo utile. Tradurli in un cruscotto mensile è uno dei modi più concreti per rendere verificabile l'adeguatezza degli assetti di una PMI.
Che cosa devono consentire gli assetti
Secondo l'art. 3, comma 3, d.lgs. 14/2019 (CCII), le misure e gli assetti devono permettere di:
- rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali del comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dall'art. 13, comma 2, CCII.
Il riferimento ai dodici mesi non è casuale: l'art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
I quattro segnali dell'art. 3, comma 4, CCII
Nel testo vigente, costituiscono segnali che agevolano la previsione della crisi:
- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.
- L'esistenza di una o più delle esposizioni verso creditori pubblici qualificati previste dall'art. 25-novies, comma 1, CCII.
Le soglie dei creditori pubblici qualificati
L'art. 25-novies CCII prevede che INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione segnalino all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo, alcune situazioni:
- INPS: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi per un importo superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza tali lavoratori, a 5.000 euro;
- INAIL: debito per premi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro;
- Agenzia delle entrate: debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10 per cento del volume d'affari dell'anno precedente; la segnalazione è comunque inviata se il debito supera 20.000 euro;
- Agenzia delle entrate-Riscossione: crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.
Le segnalazioni contengono l'invito a presentare l'istanza di composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti. Attendere la segnalazione, però, significa scoprire il problema da fuori: un assetto adeguato dovrebbe far emergere la stessa informazione prima, dall'interno.
Gli altri canali di allerta
Due ulteriori norme incidono sull'organizzazione dei flussi informativi:
- l'art. 25-octies CCII impone all'organo di controllo e al revisore di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire sulle iniziative intraprese;
- l'art. 25-decies CCII prevede che banche e intermediari finanziari, quando comunicano al cliente variazioni peggiorative, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne diano notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
È utile prevedere in anticipo chi riceve queste comunicazioni, chi le istruisce e entro quando l'organo amministrativo le esamina.
Il cruscotto mensile: come costruirlo
- Scadenzario unico di debiti verso dipendenti, fornitori, banche ed enti, con anzianità dello scaduto (30, 60, 90 giorni).
- Calcolo automatico dei quattro segnali con le soglie di legge e una soglia interna più prudente, che faccia scattare l'attenzione prima di quella normativa.
- Piano di tesoreria a dodici mesi, aggiornato almeno mensilmente, con incassi e pagamenti attesi, rate di finanziamento, scadenze fiscali e contributive.
- Verifica degli affidamenti: utilizzi, sconfinamenti e scadenze delle linee di credito.
- Nota sintetica all'organo amministrativo con l'evidenza di eventuali scostamenti e delle azioni proposte, da conservare agli atti.
Quando ricorrere alla composizione negoziata
L'art. 12 CCII consente all'imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto quando si trova in stato di crisi o di insolvenza, oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Sulla piattaforma telematica nazionale prevista dall'art. 13 CCII sono disponibili la lista di controllo particolareggiata, il test pratico e il protocollo di conduzione. Svolgere periodicamente il test pratico con i dati del cruscotto è un buon esercizio anche quando la situazione è sotto controllo: aiuta a verificare che l'assetto produca davvero le informazioni richieste.
Per l'inquadramento generale degli obblighi si veda chi deve fare cosa in materia di adeguati assetti; per i profili di responsabilità, assetti adeguati e business judgment rule.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
Legality s.t.a.r.l. assiste le imprese su Modello 231, governance e operazioni societarie, anche con formule di consulenza in abbonamento.
- Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 14/2019 (definizione di crisi)
- Art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. 14/2019
- Artt. 12 e 13, comma 2, d.lgs. 14/2019 (composizione negoziata, lista di controllo, test pratico)
- Art. 25-octies d.lgs. 14/2019 (segnalazione dell'organo di controllo e del revisore)
- Art. 25-novies d.lgs. 14/2019 (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)
- Art. 25-decies d.lgs. 14/2019 (obblighi di comunicazione di banche e intermediari)
Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.


