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Modello 231

Reati ambientali e responsabilità dell'ente: l'art. 25-undecies dopo la riforma del 2025

Impianto industriale immerso nel verde con controlli ambientali

I reati ambientali sono tra le aree di rischio 231 più rilevanti per le imprese manifatturiere, edili, logistiche e per chiunque produca, trasporti o gestisca rifiuti. Con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, il legislatore ha riscritto le sanzioni per l'ente previste dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo e inasprendo le conseguenze. Ecco cosa cambia e come aggiornare il modello.

Quali reati fanno scattare la responsabilità dell'ente

L'art. 25-undecies richiama oggi, tra gli altri:

  • delitti del codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis), commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1), disastro ambientale (art. 452-quater), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento del controllo (art. 452-septies), omessa bonifica (art. 452-terdecies), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies);
  • reati del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente): scarichi di acque reflue (art. 137), i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis) e di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva (art. 256), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), bonifica dei siti (art. 257), formulari di trasporto (art. 258), spedizione illegale di rifiuti (art. 259), emissioni in atmosfera (art. 279);
  • ulteriori fattispecie in materia di specie protette (legge 150/1992), ozono (legge 549/1993) e inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. 202/2007).

Il catalogo è tassativo. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 11390 del 19 marzo 2024, ha escluso la responsabilità dell'ente per un reato ambientale non incluso nell'elenco dell'art. 25-undecies, ricordando che anche in questa materia occorre la prova di una specifica colpa di organizzazione.

Le principali novità del 2025

L'art. 6 del d.l. 116/2025 ha inciso sull'art. 25-undecies in più punti:

  • sanzioni pecuniarie più alte: per l'inquinamento ambientale da quattrocento a seicento quote; per il disastro ambientale da seicento a milleduecento quote; per la spedizione illegale di rifiuti da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  • nuovi reati presupposto: impedimento del controllo, omessa bonifica, abbandono di rifiuti (artt. 255-bis e 255-ter) e combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);
  • sanzioni interdittive estese: oltre che per inquinamento e disastro ambientale, anche per i delitti associativi aggravati, il traffico di materiale radioattivo e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1-bis); per gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita e spedizione illegale le interdittive possono durare fino a un anno (comma 7);
  • interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare alcuni di questi reati (commi 7 e 8).

Sul piano delle persone fisiche, il nuovo art. 259-bis del Codice dell'ambiente aumenta di un terzo le pene per gestione illecita, combustione e spedizione illegale di rifiuti se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Per le ipotesi colpose (art. 259-ter) le sanzioni a carico dell'ente sono diminuite da un terzo a due terzi (art. 25-undecies, comma 2-bis).

Il testo vigente prevede inoltre, al comma 1-quater, l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per alcune ipotesi aggravate di inquinamento, di commercio di prodotti inquinanti e di disastro ambientale, nonché quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità (art. 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, c.p.).

Il quadro europeo

La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente chiede agli Stati membri di prevedere per le persone giuridiche sanzioni pecuniarie con massimi non inferiori, per i reati più gravi, al 5% del fatturato mondiale o a 40 milioni di euro, oltre a misure come l'obbligo di ripristino, l'esclusione da finanziamenti pubblici e l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza (art. 7). Il termine di recepimento era fissato al 21 maggio 2026 (art. 28). È ragionevole attendersi ulteriori interventi: chi aggiorna oggi il modello 231 dovrebbe monitorare l'evoluzione normativa.

Protocolli di prevenzione: da dove partire

Un modello efficace per l'area ambientale non si limita a richiamare le norme, ma traduce gli obblighi in controlli verificabili:

  • mappatura di scarichi, emissioni, depositi temporanei, rifiuti prodotti e relativi codici, autorizzazioni e scadenze;
  • qualifica dei fornitori di trasporto e smaltimento, con verifica delle iscrizioni all'Albo gestori ambientali e delle autorizzazioni degli impianti di destinazione;
  • tracciabilità documentale: formulari, registri, analisi di caratterizzazione, conservati e controllati a campione;
  • deleghe ambientali chiare, con poteri di spesa adeguati al ruolo;
  • gestione delle emergenze e degli eventi potenzialmente inquinanti, con obbligo di segnalazione immediata;
  • flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza e audit sui siti operativi.

Molti di questi presìdi coincidono con quanto richiesto dai sistemi di gestione ambientale e dai questionari ESG sul pilastro "E": integrare i due piani evita duplicazioni. Per l'area salute e sicurezza, che presenta una logica analoga, si veda l'approfondimento su salute e sicurezza come indicatore ESG; per un primo inquadramento è disponibile la valutazione gratuita.

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Riferimenti normativi
  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies
  • D.l. 8 agosto 2025, n. 116, artt. 1 e 6, conv. con modif. dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147
  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 259-bis e 259-ter
  • Codice penale, artt. 452-bis, 452-bis.1, 452-quater e 452-sexiesdecies
  • Direttiva (UE) 2024/1203, artt. 7 e 28
  • Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 11390 del 19 marzo 2024

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.