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Modello 231

Modello 231 obbligatorio per tutti? Argomenti a favore, limiti e una proposta

Consiglio di amministrazione riunito attorno a un tavolo con documenti

Oggi nessuna legge impone a tutte le imprese di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il modello è un onere, non un obbligo: serve all'ente per dimostrare di non dover rispondere del reato commesso nel suo interesse. Eppure la domanda torna con sempre maggiore frequenza: avrebbe senso renderlo obbligatorio per tutti? Proviamo a rispondere senza slogan, partendo da ciò che dice la legge.

Che cosa prevede oggi la legge

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e che la vigilanza è stata affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Per i reati dei sottoposti, l'art. 7 esclude la responsabilità quando il modello idoneo era già adottato e attuato. È la logica dell'esimente: chi si organizza bene può difendersi, chi non lo fa resta esposto alle sanzioni dell'art. 9, che oltre alla sanzione pecuniaria comprendono l'interdizione dall'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti e la confisca.

Facoltativo sulla carta, sempre meno nei fatti

Diversi elementi spingono già oggi verso l'adozione, anche senza un obbligo generale:

  • Gli adeguati assetti. L'art. 2086, secondo comma, c.c. impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il modello 231 non coincide con l'assetto adeguato, ma ne condivide la struttura: mappatura dei rischi, deleghe, procedure, flussi informativi e controlli.
  • Un catalogo di reati in continua crescita. Negli ultimi mesi sono stati introdotti, tra gli altri, l'art. 25-octies.2 sui reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione, con sanzioni parametrate al fatturato (d.lgs. 211/2025), e l'art. 25-vicies sui reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (d.lgs. 160/2026). Più il catalogo si allarga, più cresce il numero di imprese esposte.
  • Le richieste del mercato. Nei questionari ESG di banche, committenti e capofiliera la domanda «avete un modello 231?» è ormai una voce standard della sezione Governance.
  • Il whistleblowing. Il d.lgs. 24/2023 include tra i soggetti obbligati ad attivare un canale di segnalazione interna anche gli enti che adottano un modello 231, a prescindere dal numero di dipendenti (art. 2, comma 1, lett. q, n. 3). E l'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 231/2001 richiede che il modello preveda i canali interni, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Gli argomenti a favore di un obbligo generale

  1. Prevenzione effettiva. Un'organizzazione che ha mappato i propri rischi e assegnato responsabilità chiare commette meno errori, anche al di là dei reati.
  2. Parità concorrenziale. Oggi l'impresa che investe in compliance sostiene costi che il concorrente meno attento risparmia. Un obbligo uniforme eliminerebbe questo squilibrio.
  3. Protezione dell'impresa e dei posti di lavoro. Per una PMI una sanzione interdittiva, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l'esclusione da finanziamenti, può significare la fine dell'attività.
  4. Coerenza con gli adeguati assetti. Se l'assetto deve essere adeguato anche alla rilevazione dei rischi, un presidio minimo dei rischi di reato ne è una componente naturale.

Gli argomenti contro

  1. Costi sproporzionati per le microimprese. Un modello serio richiede analisi dei rischi, procedure, formazione, vigilanza e aggiornamento. Per un'impresa con pochi addetti e processi semplici il rapporto tra costi e benefici è discutibile.
  2. Il rischio del «modello di carta». Il valore del modello dipende dalla sua efficace attuazione: l'art. 7, comma 4, richiede verifiche periodiche, aggiornamenti e un sistema disciplinare che funzioni. Un obbligo generalizzato rischia di produrre documenti copiati e mai applicati, che non proteggono nessuno.
  3. La natura dell'esimente. Il sistema è costruito come un incentivo. Trasformarlo in obbligo richiederebbe di stabilire una sanzione per la mancata adozione, e di decidere chi controlla e con quali criteri, in un ambito in cui l'idoneità del modello è valutata dal giudice caso per caso.
  4. Proporzionalità già presente. La legge consente già soluzioni leggere: negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti dall'organo dirigente (art. 6, comma 4) e nelle società di capitali dal collegio sindacale (art. 6, comma 4-bis). Per la sicurezza sul lavoro l'art. 30 del d.lgs. 81/2008 prevede procedure semplificate per le PMI e rende finanziabile l'adozione del modello nelle imprese fino a 50 lavoratori.

La nostra opinione: un obbligo proporzionato, non universale

Un obbligo identico per tutti avrebbe poco senso: imporrebbe lo stesso adempimento al bar sotto casa e al gruppo industriale, con il risultato prevedibile di moltiplicare modelli formali e inefficaci. Avrebbe invece senso, a nostro avviso, un obbligo graduato:

  • per le imprese che superano soglie dimensionali, ad esempio la stessa soglia di cinquanta dipendenti già usata per il whistleblowing;
  • per chi contratta con la pubblica amministrazione o riceve finanziamenti pubblici, cioè proprio dove le sanzioni interdittive colpiscono di più;
  • con un modello semplificato per le piccole imprese, sul modello delle procedure semplificate già previste per la sicurezza sul lavoro;
  • accompagnato da incentivi concreti: punteggi nelle gare, accesso agevolato al credito, riconoscimento nel rating di legalità.

È una proposta di politica legislativa, non il diritto vigente: oggi l'adozione resta una scelta dell'impresa.

Che cosa conviene fare adesso

Aspettare un eventuale obbligo non è una buona strategia. Il modello produce effetti solo se adottato prima del fatto: adottarlo dopo serve soltanto a ridurre la sanzione pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b) o, insieme al risarcimento e alla messa a disposizione del profitto, a evitare le sanzioni interdittive (art. 17). La Cassazione ha precisato che la riduzione va commisurata proprio all'adozione del modello e al risarcimento, non ad altri elementi come il comportamento processuale dell'ente (Cass. pen., Sez. II, n. 41030/2025).

Per una PMI il percorso ragionevole è graduale:

  1. Mappare i rischi reali dell'attività: rapporti con la pubblica amministrazione, fiscale, sicurezza sul lavoro, ambiente, riciclaggio.
  2. Valutare i presìdi già esistenti: deleghe, procedure, DVR, controlli contabili.
  3. Decidere se adottare un modello completo o partire dalle aree più esposte, con codice etico, canale di segnalazione e sistema disciplinare.
  4. Affidare la vigilanza in modo proporzionato e documentare formazione, verifiche e aggiornamenti.

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Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

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Riferimenti normativi
  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, 7, 9, 12 e 17
  • Codice civile, art. 2086, secondo comma
  • D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 2, comma 1, lett. q)
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 30, commi 5-bis e 6
  • D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, art. 6 (art. 25-octies.2 d.lgs. 231/2001)
  • D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, art. 15 (art. 25-vicies d.lgs. 231/2001)
  • Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 41030 del 19 dicembre 2025

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data di pubblicazione; non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.